Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 296
Codice di Procedura Civile

Art. 296 — Sospensione su istanza delle parti

ELI /it/codice-procedura-civile/art/296parte di Codice di Procedura Civile
Art. 296. (Sospensione su istanza delle parti). Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, puo' disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 295 Art. 297 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.