Codice di Procedura Civile
Art. 295 — Sospensione necessaria
Art. 295. (Sospensione necessaria). Il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto nell'articolo 3 del codice di procedura penale e in ogni altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
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