Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 187
Codice di Procedura Civile

Art. 187 — Provvedimenti del giudice istruttore

ELI /it/codice-procedura-civile/art/187parte di Codice di Procedura Civile
Art. 187. (Provvedimenti del giudice istruttore). Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito. Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri che puo' disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e da' ogni altra disposizione relativa al processo.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 186 Art. 188 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.