Codice di Procedura Civile
Art. 188 — Attivita' istruttoria del giudice
Art. 188. (Attivita' istruttoria del giudice). Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.
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