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Codice di Procedura Civile

Art. 188 — Attivita' istruttoria del giudice

ELI /it/codice-procedura-civile/art/188parte di Codice di Procedura Civile
Art. 188. (Attivita' istruttoria del giudice). Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.

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