Codice di Procedura Civile
Art. 186 — Pronuncia dei provvedimenti
Art. 186. (Pronuncia dei provvedimenti). Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
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