Codice di Procedura Civile
Art. 166 — Costituzione del convenuto
Art. 166. (Costituzione del convenuto). Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all' articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione: entro venti giorni dalla notificazione, se il luogo in cui questa e' avvenuta si trova nella circoscrizione del tribunale adito; entro trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte d'appello dalla quale dipende; entro quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte d'appello; entro novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle province libiche, in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranita' italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo; entro centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranita' italiana, e quando la notificazione e' eseguita a norma dell'articolo 150. Questi termini possono essere, su istanza di parte, abbreviati fino alla meta' dal presidente con decreto motivato e steso in calce alla citazione. In tal caso i termini di cui all'articolo precedente sono ridotti alla meta'.
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