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Codice di Procedura Civile

Art. 165 — Costituzione dell'attore

ELI /it/codice-procedura-civile/art/165parte di Codice di Procedura Civile
Art. 165. (Costituzione dell'attore). L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale. Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

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