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Codice di Procedura Civile

Art. 167 — Comparsa di risposta

ELI /it/codice-procedura-civile/art/167parte di Codice di Procedura Civile
Art. 167. (Comparsa di risposta). Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali, indicare specificatamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni. Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa.

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