Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 164
Codice di Procedura Civile

Art. 164 — Nullita' della citazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/164parte di Codice di Procedura Civile
Art. 164. (Nullita' della citazione). La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio. La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 163 Art. 165 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.