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Art. 720 — Partecipazione a giuochi d'azzardo

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Art. 720. (Partecipazione a giuochi d'azzardo) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila. La pena e' aumentata: 1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio; 2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

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