Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 719
Codice Penale

Art. 719 — Circostanze aggravanti

ELI /it/codice-penale/art/719parte di Codice Penale
Art. 719. (Circostanze aggravanti) La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata: 1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco; 2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio; 3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti; 4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 718 Art. 720 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.