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Art. 721 — Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

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Art. 721. (Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco) Agli effetti delle disposizioni precedenti: sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria; sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato.

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