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Art. 718 — Esercizio di giuochi d'azzardo

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Art. 718. (Esercizio di giuochi d'azzardo) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila. Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

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