Codice Penale
Art. 688 — Ubriachezza
Art. 688. (Ubriachezza) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta ubriachezza e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila. La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumita' individuale. La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale.
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