Codice Penale
Art. 687 — Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
Art. 687. (Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita) Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne e' permessa la vendita, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.
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