Codice Penale
Art. 689 — Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
Art. 689. (Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente) L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.
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