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Art. 686 — (Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione) Chiun…

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Art. 686. (Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione) Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende droghe, liquori o altre bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

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