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Art. 685 — Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

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Art. 685. (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale) Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire trecento.

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