Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 669
Codice Penale

Art. 669 — Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

ELI /it/codice-penale/art/669parte di Codice Penale
Art. 669. (Esercizio abusivo di mestieri girovaghi). Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge. La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata: 1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita'; 2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 668 Art. 670 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.