Codice Penale
Art. 670 — Mendicita'
Art. 670. (Mendicita') Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con l'arresto fino a tre mesi. La pena e' dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto e' commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformita' o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta'.
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