Codice Penale
Art. 668 — Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire tremila. Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita'. Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.
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