Codice Penale
Art. 667 — Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo
Art. 667. (Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo) Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all' Autorita'. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e' commesso contro il divieto dell'Autorita', la pena e' dell'arresto fino a un mese.
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