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Art. 661 — Abuso della credulita' popolare

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Art. 661. (Abuso della credulita' popolare) Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.

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