Codice Penale
Art. 662 — Esercizio abusivo dell'arte tipografica
Art. 662. (Esercizio abusivo dell'arte tipografica) Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di' riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
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