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Codice Penale

Art. 660 — Molestia o disturbo alle persone

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Art. 660. (Molestia o disturbo alle persone) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

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