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Codice Penale

Art. 623 — Rivelazione di segreti scientifici o industriali

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Art. 623. (Rivelazione di segreti scientifici o industriali) Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

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