Codice Penale
Art. 622 — Rivelazione di segreto professionale
Art. 622. (Rivelazione di segreto professionale) Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
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