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Art. 624 — Furto

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Art. 624. (Furto) Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire trecento a cinquemila. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

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