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Codice Penale

Art. 567 — Alterazione di stato

ELI /it/codice-penale/art/567parte di Codice Penale
Art. 567. (Alterazione di stato) Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.

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