Codice Penale
Art. 566 — Supposizione o soppressione di stato
Art. 566. (Supposizione o soppressione di stato) Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
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