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Art. 568 — Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

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Art. 568. (Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto) Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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