Codice Penale
Art. 482 — Falsita' materiale commessa dal privato
Art. 482. (Falsita' materiale commessa dal privato) Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
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