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Art. 481 — Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'

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Art. 481. (Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita') Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.

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