Codice Penale
Art. 481 — Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'
Art. 481. (Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita') Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.
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