Codice Penale
Art. 483 — Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Art. 483. (Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
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