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Art. 483 — Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico

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Art. 483. (Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.

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