Codice Penale
Art. 480 — (Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) Il pu…
Art. 480. (Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.