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Art. 389 — Inosservanza di pene accessorie

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Art. 389. (Inosservanza di pene accessorie) Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a diecimila. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici o di una professione o di un'arte.

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