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Codice Penale

Art. 388 — Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

ELI /it/codice-penale/art/388parte di Codice Penale
Art. 388. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito. Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

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