Codice Penale
Art. 390 — Procurata inosservanza di pena
Art. 390. (Procurata inosservanza di pena) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
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