Codice Penale
Art. 136 — Conversione di pene pecuniarie
Art. 136. (Conversione di pene pecuniarie) Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive puo' essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva gia' sofferta.
Modificato / richiamato da
Sostituisce · 1
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.