Codice Penale
Art. 137 — Carcerazione preventiva
Art. 137. (Carcerazione preventiva) La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria. La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
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