Codice Penale
Art. 135 — Ragguaglio fra pene diverse
Art. 135. (Ragguaglio fra pene diverse) Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.
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