Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 726
Codice Civile

Art. 726 — Stima e formazione delle parti

ELI /it/codice-civile/art/726parte di Codice Civile
Art. 726. (Stima e formazione delle parti). Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 725 Art. 727 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.