Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 727
Codice Civile

Art. 727 — Norme per la formazione delle porzioni

ELI /it/codice-civile/art/727parte di Codice Civile
Art. 727. (Norme per la formazione delle porzioni). Salvo quanto e' disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione dell'entita' di ciascuna quota. Si deve tuttavia evitare, per quanto e' possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 726 Art. 728 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.