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Art. 725 — Prelevamenti

ELI /it/codice-civile/art/725parte di Codice Civile
Art. 725. (Prelevamenti). Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto e' possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualita' di quelli che non sono stati conferiti in natura.

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