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Art. 724 — Collazione e imputazione

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Art. 724. (Collazione e imputazione). I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto cio' che e' stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui e' debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

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