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Art. 622 — Comunicazione dei testamenti alla pretura

ELI /it/codice-civile/art/622parte di Codice Civile
Art. 622. (Comunicazione dei testamenti alla pretura). Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.

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