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Art. 621 — Pubblicazione del testamento segreto

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Art. 621. (Pubblicazione del testamento segreto). Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.

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