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Art. 623 — Comunicazioni agli eredi e legatari

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Art. 623. (Comunicazioni agli eredi e legatari). Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli e' nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

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