Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 467
Codice Civile

Art. 467 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/467parte di Codice Civile
Art. 467. (Nozione). La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 466 Art. 468 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.