Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 466
Codice Civile

Art. 466 — Riabilitazione dell'indegno

ELI /it/codice-civile/art/466parte di Codice Civile
Art. 466. (Riabilitazione dell'indegno). Chi e' incorso nell'indegnita' e' ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e' stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnita', e' ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 465 Art. 467 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.